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Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 |
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OGGETTO: "Norme in materia di imposta sul valore aggiunto
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 188
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I Modifiche e integrazioni alle disposizioni generali
Art.9. Modifiche al regime IVA per le agenzie di viaggio e turismo
1. L'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 74-ter (Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo). - 1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo e' diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
3. Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2.
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta e' a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunita' economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non e' soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.".
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CIRCOLARE MINISTERIALE n. 328 del 24 dicembre 1997. |
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OGGETTO: I.V.A. - Decreto legislativo 2 settembre 1997, n.313.
Modifiche alle disposizioni generali e ai regimi speciali I.V.A.
CAPITOLO IX
NUOVO REGIME SPECIALE IVA PER LE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Premessa
L'articolo 9 del decreto legislativo in commento contiene una rivisitazione dell'articolo 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 che disciplina il particolare regime fiscale applicabile alle agenzie di viaggio e turismo.
Detto intervento normativo, senza modificare le modalità di applicazione dell'imposta, che consistono tuttora nell'adozione del sistema detrattivo base da base, apporta alcuni chiarimenti in ordine ai punti fondamentali della disciplina, diretti a perseguire i seguenti obiettivi:
a) un più puntuale adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni previste dall'articolo 26 della sesta direttiva CEE del 17 maggio 1977, n.771388, conformemente ai criteri direttivi della norma di delega recata dall'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
b) una più razionale regolamentazione dell'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo del regime speciale, allo scopo di agevolare l'interpretazione e l'applicazione della relativa disciplina;
c) la soluzione legislativa di alcune questioni controverse quali il concetto di pacchetto turistico e la vendita dello stesso in modo diretto o tramite mandatari;
d) la disciplina delle concrete modalità di determinazione dell'imposta nelle varie fattispecie che si presentano nella prassi del settore economico considerato;
e) la razionalizzazione e la semplificazione del regime documentale delle operazioni poste in essere dagli operatori turistici.
9.1- AMBITO SOGGETTIVO
Il primo comma del rinnovato articolo 74-ter delimita il campo di applicazione del regime speciale.
Sotto il profilo soggettivo le nuove disposizioni si applicano alle agenzie di viaggio e turismo, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n.217, che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse, che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario che costituisce un'unica operazione.
Le stesse disposizioni si rendono applicabili, in linea con il primo paragrafo dell'articolo 26 della sesta direttiva comunitaria e con quanto già disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1980, agli organizzatori di giri turistici, intendendosi per tali i soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma del citato articolo 74-ter, anche se realizzati nell'arco della stessa giornata (escursioni, visite alla città e simili), svolgendo quindi attività equiparabili a quelle delle agenzie di viaggio e turismo vere e proprie, ai fini della disciplina tributaria applicabile.
Il particolare regime di determinazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l'ordinario criterio di determinazione dell'imposta fondato sul sistema detrattivo "imposta da imposta".
In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari.
Analogamente lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, etc), ma solo a quelli resi da terzi.
9.2- AMBITO OGGETTIVO
Come già osservato nel paragrafo precedente, il primo comma dell'articolo 74-ter, nel testo riformulato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 313 del 1997, limita l'operatività delle nuove disposizioni alle attività che si concretizzano in una vera e propria organizzazione di pacchetti turistici individuata, per evitare incertezze nell'applicazione della nuova normativa, con il rinvio all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.
Tale norma dispone che "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 7, lettere i) e m) del decreto legislativo n. 111 del 1995 che costituiscono parte significativa del "pacchetto turistico".
Dalla formulazione onnicomprensiva adottata dal legislatore ("pacchetto turistico") e dal chiaro tenore letterale della norma si ricava che il regime speciale non è applicabile alle ipotesi in cui l'attività espletata dall'agenzia si riduca ad una prestazione singola come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l'esecuzione di un solo servizio turistico senza che ci sia la combinazione di almeno due delle predette prestazioni.
Si precisa, quindi, come già fatto in passato con la circolare ministeriale n. 30 del 24 giugno 1980, che lo speciale regime dell'articolo 74-ter non torna applicabile alle cosiddette "linee turistiche", qualora non siano fornite dall'agenzia al cliente anche altre prestazioni (pasti, alberghi, ecc.) che, beninteso, non siano da ritenere accessorie ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n.633 del 1972.
Tale conclusione trova riscontro nella lettura dell'articolo 26 della menzionata sesta direttiva comunitaria che in più punti fa riferimento alla natura composita del servizio turistico.
Ed infatti il primo paragrafo del menzionato articolo 26, usa la locuzione di" cessioni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi" per l'esecuzione del viaggio, il secondo paragrafo dispone che per le prestazioni (operazioni) effettuate dall'agenzia di viaggi è considerata come base imponibile la "differenza tra l'importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi".
Per tali ultimi soggetti, peraltro, il quinto comma dell'articolo 74-ter in commento introduce un autonomo sistema di determinazione del tributo le cui modalità saranno illustrate nel relativo paragrafo.
In forza delle considerazioni sopra esposte è attesa la locuzione "verso il pagamento di un corrispettivo globale" contenute nel primo comma dell'articolo 74-ter, il regime speciale non è applicabile neppure a quelle fattispecie in cui i vari elementi che compongono la prestazione unica siano dedotti in contratto e valutati analiticamente dalle parti contraenti come singoli servizi e non come prestazione unica, ovvero a quelle fattispecie nelle quali il servizio reso abbia una durata inferiore a quella minima prevista dal citato articolo 2 del decreto legislativo n. 111 del 1995 e non comprende almeno un pernottamento, a meno che non si tratti di escursioni, visite a città e simili che si esauriscono nell'arco della stessa giornata, che sono assimilate ai pacchetti turistici, come già precisato nel precedente paragrafo 2.
Resta pertanto inteso che nel caso di organizzazione di un convegno o di un'altra simile manifestazione, ovvero di un soggiorno in albergo ecc., il cui prezzo non risulti incluso nel corrispettivo globale di un pacchetto turistico, si renderanno applicabili due distinti regimi di determinazione del tributo: quello speciale previsto dall'articolo 74-ter per il prezzo del pacchetto turistico ed il regime normale per il prezzo del convegno e dell'altra simile manifestazione, ovvero del soggiorno in albergo ecc..
Si segnala, inoltre, che - come pure rilevato dalla relazione ministeriale che accompagna il provvedimento - la parola "cliente" adottata dal testo previgente dell'articolo 74-ter è stata sostituita con la parola "viaggiatore" in modo da evitare una lettura distorta della disposizione recata dal primo comma dell'articolo in parola nel testo rinnovato, che autorizzi l'estensione del sistema speciale di determinazione del tributo alle agenzie che non esplicano alcuna attività organizzativa, ma si limitano a collocare sul mercato, a vantaggio dei consumatori finali, pacchetti turistici già predisposti da altri operatori.
9.3- AMBITO TERRITORIALE
La definizione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 74-ter non subisce particolari modificazioni rispetto a quanto stabilito dalla normativa previgente.
In particolare, sulla base dell'applicazione del principio della territorialità comunitaria del servizio turistico, le operazioni delle agenzie di viaggio e turismo possono essere classificate nel modo seguente:
a) operazioni effettuate all'interno del territorio comunitario, le quali sono integralmente imponibili con i criteri di cui all'articolo 74-ter in rassegna;
b) operazioni a favore del viaggiatore per le quali l'agenzia di viaggio fa ricorso ad altri soggetti, eseguite al di fuori del territorio della Comunità europea, non soggette ad imposta a norma dell'articolo 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e per le quali non compete il beneficio di cui al secondo comma del medesimo articolo 9, consistente nella sospensione dell'imposta per gli acquisti di beni e servizi;
c) prestazioni miste, cioè servizi resi dall'agenzia organizzatrice in parte nel territorio comunitario ed in parte al di fuori dello stesso, nei confronti delle quali la tassazione va limitata soltanto ai servizi forniti dall'agenzia nell'ambito comunitario a diretto vantaggio del viaggiatore, sulla base di criteri di imputazione proporzionale esaminate dettagliatamente nel sesto paragrafo.
Relativamente alle prestazioni di trasporto rientranti nell'esecuzione del viaggio va messo in evidenza che se il viaggiatore usufruisce nell'ambito del territorio della Comunità europea delle sole prestazioni di trasporto, mentre tutte le altre prestazioni (cosiddette a terra) gli vengono rese fuori della Comunità, le prestazioni di trasporto ricevono il trattamento delle altre prestazioni, alle quali accedono e sono pertanto considerate alla stregua di queste ultime non imponibili ai sensi del richiamato articolo 9 del l)P.R. n.633 del 1972 Al contrario, se fuori del territorio della Comunità europea vengono rese al cliente solo prestazioni di trasporto e nell'ambito della Comunità europea tutte le rimanenti, anche le dette prestazioni di trasporto sono soggette al tributo, al pari di quelle rese nel territorio comunitario in applicazione del principio dell'accessorietà.
9.4- MOMENTO IMPOSITIVO
Il settimo comma dell'articolo 74-ter in rassegna considera quale momento impositivo delle operazioni, alle quali si applica il particolare sistema di determinazione del tributo, il pagamento integrale del corrispettivo e, comunque, se antecedente, la data di inizio del viaggio o del soggiorno.
Tale disposizione non si discosta da quella prevista dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto ministeriale 16 gennaio 1980, in considerazione della particolarità delle operazioni svolte dalle agenzie di viaggio e della peculiare organizzazione dei servizi ad esse connessi.
E' da ritenere, sulla falsariga della norma regolamentare sopra citata, che il viaggio o il soggiorno si consideri iniziato nel momento in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a diretto vantaggio del viaggiatore (trasporto, alloggio, somministrazione di pasti e bevande, ecc.)
Valgono, a tale riguardo, in presenza del medesimo dettato normativo, le precisazioni già fornite con la menzionata circolare ministeriale n.30 del 1980.
In particolare, attesa la precisa formulazione della norma, l'eventuale pagamento di acconti, effettuati dal cliente, così come l'emissione della fattura da parte dell'agenzia non determina il sorgere dell'obbligazione tributaria, la cui nascita resta esclusivamente subordinata alle suddette circostanze dell'integrale pagamento del corrispettivo e dell'inizio del viaggio.
Nel caso di viaggi collettivi sorgono tante obbligazioni tributarie quante sono le controparti, committenti dei servizi forniti dall'agenzia, aventi una propria autonomia contrattuale.
Ne discende che, se in ipotesi, su dieci clienti soltanto cinque pagano l'intero corrispettivo, l'obbligazione tributaria si realizza soltanto per tali soggetti, restando "sospesa" per i rimanenti clienti.
Naturalmente, qualora il committente sia unico - come si verifica nel caso di vendite di "viaggi collettivi" da parte di un'agenzia ad un'altra - si versa nella ipotesi di una sola obbligazione tributaria il cui sorgere è determinato dal pagamento dell'intero corrispettivo, da parte dell'agenzia acquirente, o dall'inizio del viaggio.
9.5- MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA
Le modalità di determinazione dell'imponibile e dell'imposta, relativamente alle operazioni alle quali si applica il particolare regime delle agenzie di viaggio non diverge sostanzialmente da quello della disciplina previgente, fondata, come è noto, sul procedimento detrattivo "base da base".
A tale fine, il secondo comma dell'articolo 74-ter dispone che il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, cioè il prezzo corrisposto dal viaggiatore per l'acquisto del pacchetto turistico, va ridotto dei costi, al lordo della relativa imposta, sostenuti dall'agenzia stessa per l'acquisto di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore (in linea generale il trasporto, l'alloggio, il vitto, ecc.).
Valga il seguente esempio:
corrispettivo dell'agenzia organizzatrice L.3.000.000
costi dei beni e servivi acquistati dall'agenzia a diretto
vantaggio del viaggiatore L.2.000.000
base imponibile lorda L.1.000.000 (3.000.000 - 2.000.000)
scorporo dell'imposta L.1.000.00Ox16,65%= L.166.500
imponibile netto L.1.000.000-166.500= L.833.500
imposta dovuta L.833.500x20%= L.166.700
Per i viaggi misti, effettuati cioè in parte nell'ambito del territorio comunitario e in parte al di fuori di esso, la base imponibile è determinata sulla base del rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate da terzi all'interno della Comunità europea e quelli sostenuti all'interno e all'esterno della Comunità. La percentuale che ne risulta va applicata all'ammontare del corrispettivo convenuto dall'agenzia per la sua prestazione.
Dall'importo così determinato si detrae il costo dei servizi prestati da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore nella Comunità europea e la risultante costituisce la base imponibile al lordo dell'imposta.
Valga il seguente esempio:
corrispettivo pattuito dall'agenzia organizzatrice per prestazioni L.5.000.000
miste
costi sostenuti dall'agenzia nella Comunità L.1.500.000
costi sostenuti dall'agenzia fuori della Comunità L.2.000.000
costi complessivi dentro e fuori della Comunità L.3.500.000
1.500.000
------------x 100=43% (rapporto tra costi nella Comunità costi complessivi)
3.500.000
Applicando detta percentuale al corrispettivo pattuito dall'agenzia, si avrà:
5.000.000 x 43% = 2.150.000
Dal suddetto importo (L.2.150.000), che rappresenta la quota parte del corrispettivo dei servizi resi nel territorio della Comunità, dovrà sottrarsi il corrispondente costo dei servizi sostenuto nella Comunità (1.500.000) per cui la base imponibile lorda sarà costituita da L.650.000 (2.150.000 - 1.500.000).
Su detta base, dopo aver proceduto allo scorporo dell'imposta in essa incorporata (16,65%), si applicherà l'aliquota ordinaria del 20%.
9.6- LA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
il terzo comma dell'articolo 74-ter, in conseguenza del particolare metodo di determinazione dell'imposta per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio (sistema detrattivo "base da base") ed in linea con il secondo comma dell'originario articolo 74-ter del D.P.R. n.633 del 1972, esclude la detrazione nei modi ordinari dell'imposta relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio dei viaggiatori.
Tale esclusione, prevista per le agenzie di viaggio, costituisce una deroga alla detraibilità delle prestazioni in esame (alloggio in alberghi, trasporto di persone, somministrazioni di alimenti e bevande, ecc.) che l'articolo 19-bis1, lettera e) del citato D.P.R. n.633 del 1972 ammette, invece, in caso di acquisti che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa.
A stretto rigore, pertanto, anche tali fatture possono essere annotate entro il maggior termine biennale ora stabilito dal primo comma dell'articolo 25 del D.P.R. n.633 del 1972, come modificato, con effetto dal 1 gennaio 1998, dall'articolo 4, primo comma, lett.b), del decreto legislativo n.3 13 del 1997.
9.9.2- MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DEI CORRISPETTIVI
La parte maggiormente innovativa della riformulazione del più volte menzionato articolo 74-ter e' costituita dalle nuove modalità di documentazione dei corrispettivi che privilegiano l'adempimento della fatturazione come strumento di documentazione "naturale" del settore economico considerato.
Per quanto concerne le concrete modalità di emissione del documento, occorre distinguere tre tipologie di operazioni - descritte nei sottoparagrafi seguenti - a cui corrispondono specifici obblighi documentali a carico dei soggetti interessati a vario titolo all'operazione in esame.
Tale scelta legislativa, ispirata a principi di semplificazione e riduzione delle incombenze contabili degli operatori e di agevolazione dell'esecuzione dei controlli fiscali, intende dirimere le perplessità sorte nel passato in ordine alle modalità di documentazione dei corrispettivi da parte dei soggetti in questione.
Debbono, pertanto, considerarsi superati, limitatamente all'argomento in trattazione, le istruzioni precedentemente fornite, in particolare, con la circolare n.97/E del 4 aprile 1997.
Occorre subito rilevare che, per motivi di cautela fiscale, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1980, tale tipo di fatturazione è stata configurata come un obbligo da osservare indipendentemente dalla richiesta del cliente.
Va evidenziato, inoltre, che tale documento non deve recare la separata indicazione dell'imposta, deve contenere l'espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta è stata assolta con le modalità del regime speciale e che la fattura non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta.
Ciò, ovviamente, sia per le particolari modalità di applicazione del sistema detrattivo sia per il fatto che trattasi, comunque, di prestazioni con imposta indetraibile.
Il momento di emissione della fattura coincide con il momento impositivo già commentato nel quinto paragrafo.
Va precisato che deve ritenersi regolare la fattura nella quale il viaggiatore viene domiciliato presso l'intermediario, se la vendita è avvenuta tramite lo stesso, tenuto conto che non sempre infatti l'agenzia organizzatrice è in possesso del domicilio del viaggiatore.
In tal caso, peraltro, nulla vieta all'intermediario di emettere lui stesso la fattura a carico del viaggiatore facendo risultare sulla stessa la sua qualità di intermediario dell'agenzia organizzatrice, in nome e per conto di quest'ultima.
Le modalità di spedizione della fattura, secondo la prassi ministeriale corrente, sono quelle tradizionali o, a scelta del contribuente, quelle basate sulle tecnologie informatiche.
Relativamente al contenuto, la fattura deve indicare distintamente i corrispettivi sia parziali che totali delle prestazioni rese nel territorio della Comunità europea e di quelle rese al di fuori di essa.
9.9.3- OPERAZIONI ESEGUITE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEI VIAGGIATORI O EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI CON RAPPRESENTANZA
Le agenzie organizzatrici del viaggio devono emettere la fattura di cui all'articolo 21 del D.P.R. n.633 del 1972, nei confronti del viaggiatore con le modalità ed il contenuto appena illustrati, qualora cedano direttamente i pacchetti turistici da essa organizzati.
Qualora, invece, l'agenzia si avvalga di intermediari con rappresentanza, la fattura può essere emessa entro il mese successivo alla data di effettuazione delle operazioni come sopra definita.
Ciò al fine evidente di consentire all'organizzatore, sulla scorta degli elementi forniti dall'intermediario, di emettere la fattura nei confronti del viaggiatore.
Per le provvigioni corrisposte agli intermediari, le agenzie che organizzano il viaggio (soprattutto i tour operator) emettono, per conto degli intermediari che agiscono come mandatari con rappresentanza, una fattura riepilogativa mensile per ciascun intermediario, recante l'ammontare complessivo delle provvigioni corrisposte nel mese, distinguendo, quelle assoggettate ad I.V.A., in quanto afferenti ad intermediazioni relative a prestazioni rese nel territorio della Comunità europea e quelle non imponibili di cui al numero 7-bis) dell'articolo 9 del D.P.R. n.633 del 1972, in quanto concernenti prestazioni rese al di fuori della Comunità.
La fattura deve essere emessa entro il mese successivo all'avvenuto pagamento delle provvigioni e registrata, entro lo stesso mese, sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti tenuti ai fini dell'I.V.A.
Ciò al fine di rendere fiscalmente neutra l'operazione in capo all'agenzia che organizza e cede il pacchetto turistico.
Per considerare "emessa" la fattura in base alle vigenti disposizioni I.V.A., la stessa deve essere consegnata o spedita all'intermediario che, a sua volta, deve annotarla nel registro delle fatture emesse, in quanto relativa a corrispettivi dello stesso intermediario, senza contabilizzare, ove dovuta, la relativa imposta, in quanto quest'ultima viene assolta in via ordinaria dall'agenzia che organizza il viaggio con il particolare meccanismo descritto (registrazione della fattura sia in entrata che in uscita).
9.9.4- OPERAZIONI ESEGUITE DA AGENZIE CHE OPERANO IN QUALITA' DI MANDATARI SENZA RAPPRESENTANZA DI ALTRI OPERATORI TURISTICI ORGANIZZATORI DEL PACCHETTO
Le nuove disposizioni stabiliscono, altresì, la disciplina da osservare per la fatturazione delle prestazioni effettuate:
· dalle agenzie di viaggi che vendono in nome e per conto proprio "pacchetti turistici" organizzati da altri operatori;
· dalle agenzie di viaggi che vendono i propri pacchetti turistici avvalendosi di intermediari che operano come mandatari senza rappresentanza.
Nel primo caso si è in presenza di una normale cessione da parte dell'organizzatore del viaggio nei confronti dell'agenzia di viaggi che, a sua volta, cede in nome e per conto proprio al viaggiatore il pacchetto turistico.
Per la prima cessione, nulla è innovato rispetto al passato, in quanto l'organizzatore del viaggio emette fattura ordinaria nei confronti dell'agenzia al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cliente o dell'inizio del viaggio o del soggiorno, avendo cura di assoggettare ad I.V.A. la parte del corrispettivo del viaggio effettuato all'interno della Comunità europea e di indicare la quota di corrispettivo "non imponibile" per la parte eseguita al di fuori del territorio comunitario.
Nel secondo caso, quello di cessione del pacchetto turistico effettuata tramite operatori che agiscono come mandatari senza rappresentanza, nelle fatture emesse sia dall'organizzatore del viaggio a carico dell'agenzia che dell'agenzia a carico del viaggiatore devono essere indicati i corrispettivi previsti dall'articolo 13, 20 comma, lett.b) del D.P.R. n.633 del 1972.
Nella particolare ipotesi, sulla fattura dell'organizzatore del viaggio relativa alle prestazioni rese da quest'ultimo al mandatario senza rappresentanza, deve essere indicato il prezzo del pacchetto turistico pagato dal viaggiatore diminuito della provvigione, al lordo dell'imposta, spettante all'agenzia di viaggi, mentre nella fattura dell'agente deve essere indicato l'intero importo corrisposto dal viaggiatore.
Gli eventuali sconti di natura finanziaria, gli arrotondamenti o gli abbuoni concessi dall'agente al viaggiatore, dovranno essere indicati in fattura separatamente dal prezzo del viaggio e non potranno essere scomputati dalla base imponibile, al lordo della relativa imposta, che l'agente è tenuto ad assoggettare ad I.V.A..
Con il particolare sistema di computo sopra esemplificato, che trova riscontro nelle conseguenti modalità di fatturazione che rappresentano l'applicazione nel settore delle agenzie di viaggio dei principi generali di tassazione del rapporto di commissione, si consegue il risultato di assoggettare al tributo con il sistema detrattivo "base da base", nel primo caso, l'utile lordo dell'agenzia rivenditrice dei pacchetti turistici già predisposti, nel secondo caso, la provvigione del mandatario senza rappresentanza.
9.9.5- OPERAZIONI DELLE AGENZIE CHE OPERANO IN NOME E PER CONTO DEI CLIENTI
Come già precisato, alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo che non organizzano i pacchetti turistici per la successiva vendita degli stessi ai viaggiatori, direttamente o tramite mandatari, ma che operano in veste di rappresentanti dei viaggiatori per fornire agli stessi singoli servizi, non è applicabile il regime speciale di determinazione del tributo, ma quello ordinario.
Ne consegue che non saranno applicabili le particolari modalità di fatturazione, introdotte dai commi 7 e 8 dell'articolo 74-ter nella sua nuova formulazione, ma, ricorrendone i presupposti, i sistemi ordinari di certificazione dei corrispettivi di cui al D.P.R. 21 dicembre 1996, n.696, (alternatività tra la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale e la fattura), secondo quanto chiarito da questo Dipartimento con la circolare n.97IE del 4 aprile 1997 ovvero, nelle ipotesi di estrema marginalità economica, l'esonero contemplato per le prestazioni in parola dall'articolo 2, lettera ff), del medesimo decreto.
9.9.6- ALTRI ADEMPIMENTI CONTABILI
Non essendo mutate le modalità di determinazione dell'imposta ed in assenza nel nuovo articolo 74-ter di specifiche disposizioni a tale riguardo le modalità di registrazione e di liquidazione dell'imposta sono quelle già indicate nel D.M. 16 gennaio 1980, già illustrate dalla citata circolare ministeriale n.30 del 1980, il cui contenuto si dà qui per integralmente richiamato, fermo restando quanto precisato, con riguardo ai termini di registrazione, nel precedente paragrafo 8.
9.10- ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
Le disposizioni di cui all'articolo 74-ter nella sua nuova formulazione hanno effetto, per espressa previsione dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 313 del 1997, dal 1 gennaio 1998 e da tale data cessano di avere applicazione le norme incompatibili recate dal previgente articolo 74-ter e del relativo decreto ministeriale di attuazione 16 gennaio 1980.
Anche se il menzionato decreto legislativo n.3 13 del 1997 non contiene norme transitorie concernenti la materia in esame, non sembra che si pongano particolari questioni in occasione del passaggio alla nuova regolamentazione, atteso che è rimasto immutato rispetto alla precedente disciplina il momento di effettuazione delle operazioni con la conseguenza che occorrerà fare riferimento a tale momento per la decorrenza delle nuove disposizioni concernenti, in particolare, la diversa delimitazione delle sfera oggettiva del regime speciale, dei particolari criteri di calcolo dell'imponibile e dell'imposta nelle ipotesi di agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto proprio relativamente a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e di prestazioni di mandatari senza rappresentanza, nonché il nuovo regime di documentazione dei corrispettivi introdotto dai commi 7 ed 8 del nuovo articolo 74-ter.
A titolo esemplificativo si espongono di seguito alcuni casi che potrebbero avere frequente applicazione pratica:
1) emissione di fattura per effetto del pagamento dell'intero corrispettivo avvenuto nel 1997 per un viaggio la cui esecuzione abbia inizio nel 1998: l'operazione è disciplinata dalle norme vigenti anteriormente al l gennaio 1998;
2) viaggio iniziato nel 1997 il cui corrispettivo integrale viene pagato interamente nel 1998: si applica la disciplina previgente al 1 gennaio 1998;
3) viaggio iniziato nel 1998 con acconti pagati nel 1997 e saldo pagato nel 1998: si applica la nuova disciplina entrata in vigore il 1 gennaio 1998;
4) viaggio iniziato nel 1997 con pagamento di acconti nel medesimo anno o emissione di fattura parziale e versamento del saldo nel 1998: si applicano le norme previgenti al 1 gennaio 1998.
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Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56 |
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OGGETTO: "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti deleghe al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi in materia, rispettivamente, di redditi di lavoro dipendente, di imposta sul valore aggiunto, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 2 settembre 1997, n. 313 e n. 314, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 466, recanti norme in materia, rispettivamente, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di imposta sul valore aggiunto, di redditi di lavoro dipendente, di istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3 della legge n. 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1998;
Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art.1. Modifiche alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
e) ...
f) ...
g) ...
h) nell'articolo 74-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita' dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreche' dovuta, con le stesse modalita' previste dal comma 5.".
Art.7. Norma finale
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998.
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Metodologie di controllo delle agenzie di viaggio |
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Metodologia di controllo
AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
Codice attività: 63.30.1
Indice
1. PREMESSA
1.1 Inquadramento giuridico
1.2 Tipicità dei servizi
1.3 Profili organizzativi
2. ATTIVITA’ PREPARATORIA AL CONTROLLO
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO
3.1 L’accesso
3.2 Il controllo del volume d'affari.
3.2.1 - Disciplina I.V.A.
3.2.2 - Criteri di raccordo tra I.V.A. e II.DD.
3.2.3 - Analisi congiunta I.V.A. e II.DD.
3.2.4 - La disaggregazione dei dati
3.2.5 - Analisi di alcune operazioni più ricorrenti
3.2.6 - Controlli incrociati
3.2.7 - Quantificazione dei ricavi omessi
3.3 Altri indizi e riscontri
3.4. Le indagini bancarie
3.4.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti
3.4.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari
1. PREMESSA
1.1 Inquadramento giuridico
Le agenzie di viaggi e turismo sono imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti (legge quadro per il turismo n° 217/1983, art. 9).
L'oggetto particolare del servizio offerto dalle agenzie, che qualifica anche il tipo di prestazione è, in entrambi i casi, il viaggio ceduto ad un "prezzo globale" o "forfettario" stabilito per una molteplicità di servizi.
Gli strumenti giuridici normalmente impiegati per definire tali rapporti sono:
da una parte il contratto di viaggio i cui elementi costitutivi sono stati definiti da apposita disposizione di legge (L. 27/12/77 N° 1084) e per la cui conclusione è richiesta la forma scritta;
dall'altra il contratto d'agenzia promosso dall'agente per conto del preponente, regolato dagli artt. 1742 e segg. del C.C. e che non richiede una forma particolare.
Nel primo caso il corrispettivo è costituito dal prezzo globale, nel secondo caso dalla provvigione.
La legge distingue due figure tipiche professionali che operano mediante tale strumento contrattuale; esse sono "l'organizzatore di viaggio" e "l'intermediario di viaggio".
Di recente è stato emanato il D. LGS. 17/3/95 n° 111 che ha dato attuazione alla direttiva N.90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". Detta legge si applica ai pacchetti turistici venduti dagli organizzatori (soggetti autorizzati e associazioni senza scopo di lucro), definiti all'art. 2 come quelli aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e costituiti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi indicati (trasporto, alloggio, servizi accessori in quanto significativi) di durata superiore alle 24 ore.
Ne discende che, attualmente, sotto la denominazione di AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO, si sottendono essenzialmente due realtà:
una prima, numericamente più vasta, comprendente i soggetti che operano nel mercato turistico a contatto con il pubblico sia come semplici intermediari che come organizzatori di viaggi;
una seconda, molto più ridotta, comprendente quei soggetti che "producono" servizi in nome proprio ma senza vendita diretta al pubblico (tour operator) e che offrono il servizio tramite gli intermediari.
1.2 Tipicità dei servizi
La legge quadro per il turismo n. 217 citata attribuisce la potestà di regolamentare le agenzie di viaggi e turismo alle Regioni che, fatte salve determinate prerogative, hanno a loro volta delegato alle Province alcuni compiti, tra cui il rilascio delle prescritte autorizzazioni.
Ogni Regione, nell'ambito della esclusiva competenza, ha ridefinito in modo più dettagliato le prerogative delle agenzie. Ad esempio, la Regione Toscana nella legge 8/2/94 n. 16, all'art. 3 comma 1, ha disciplinato che possono far capo a tali soggetti le seguenti attività:
produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero;
organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi delle norme vigenti;
prenotazione e vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;
informazione e assistenza ai propri clienti, nonché l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo con mezzi collettivi di trasporto;
prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive di cui all’art. 6 della L. 17 maggio 1983, n. 217, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi suindicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti;
prenotazione del noleggio di autovetture e di ogni altro mezzo di trasporto;
rilascio e pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
informazione e pubblicità di iniziative turistiche, nonché la distribuzione e la vendita di guide, carte topografiche, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;
prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
organizzazione e realizzazione di congressi e simposi;
ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici che non siano propri di altre imprese o professioni turistiche disciplinate dalla legislazione statale o regionale.
L'apertura delle agenzie di viaggio è soggetta ad autorizzazione da parte delle Provincia. Oltre al possesso dei requisiti prescritti, il richiedente deve, tra l'altro, indicare la persona preposta alla direzione tecnica, il numero e la qualifica del personale da impiegare, ecc.. A garanzia dell'utente è stabilito che l'agenzia stipuli una polizza assicurativa a copertura dei rischi di insolvenza (basata su massimali rappresentati dal giro d'affari presunto) e presti idonea garanzia di solvibilità.
1.3 Profili organizzativi
Le agenzie di viaggi e turismo si presentano, per lo più, sotto forma di aziende di piccole dimensioni costituite da ditte individuali e basate essenzialmente sul lavoro del titolare, dei familiari e di pochi dipendenti.
Sono ubicate prevalentemente nelle città e/o in centri medi ove la domanda di viaggi è molto più sostenuta, con frequente ricorso alle reti televisive ed alla stampa locale per propagandare particolari iniziative turistiche.
Le agenzie si caratterizzano, al momento attuale, per una accentuata informatizzazione del servizio, essendo collegate in tempo reale con banche dati dei vari fornitori (tour operator, linee di trasporto, servizi turistici ricettivi ecc.).
Nella prassi commerciale, se la richiesta è andata a buon fine, il cliente versa un acconto. Al momento del saldo riceve il biglietto di viaggio con il voucher (altrimenti detto buono di cambio) che descrive i servizi prenotati.
L'attività che maggiormente qualifica l'agenzia è quella legata all'organizzazione in proprio e vendita diretta dei viaggi (raramente tramite altre agenzie).
Anche in questo settore si assiste alla nascita di esercizi con la formula del franchising laddove il franchisor è per lo più un tour operator che opera su scala nazionale.
A causa dei margini limitati l’agenzia deve sviluppare un volume d'affari ragguardevole che la colloca normalmente in regime di contabilità ordinaria.
Da ricerche di mercato risulta che la parte più consistente del fatturato delle agenzie (40%) è ascrivibile a servizi di trasporto, il 35% alla vendita di pacchetti turistici di terzi, il 15% a prenotazioni di servizi alberghieri ed il 10% da altri servizi.
Le agenzie hanno una propria associazione di categoria che è la FIAVET con sede centrale a Roma.
2. ATTIVITA’ PREPARATORIA AL CONTROLLO
Scopo dell'attività preliminare è innanzitutto quello di acquisire agli atti della verifica la documentazione di cui l'Amministrazione è già in possesso a vario titolo, la cui conoscenza consente un primo inquadramento del soggetto e del settore in cui opera. In tale ottica vanno acquisite le interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria che riflettono:
se trattasi di società:
- principali soci;
- notizie sui componenti l’organo amministrativo;
- redditi dichiarati dalla società e dai soci (categoria e importo);
- esistenza di partite I.V.A. intestate ai soci;
- elementi indicatori della capacità contributiva dei soci;
se trattasi di persona fisica:
esistenza di eventuali partite I.V.A. cessate;
data di apertura della partita I.V.A.;
reddito d’impresa e complessivo dichiarato negli ultimi anni;
elementi indicatori della capacità contributiva;
per tutte le tipologie di soggetti:
notizie sulle sedi legale e/o amministrativa e/o di esercizio dell’attività;
luogo di conservazione delle scritture contabili;
interrogazione selettiva sul codice di attività interessato, per confrontare, per fasce di volume di affari, gli esercizi situati nella stessa zona territoriale.
L’acquisizione dei suddetti dati consente inoltre ai verificatori di:
- predisporre l’accesso contemporaneo o in tempi ravvicinati nei diversi punti di esercizio dell’attività (agenzia principale e succursali);
- controllare la presenza dei soci di società di persone "con occupazione prevalente" ;
- controllare l’esistenza e l’entità dei rapporti commerciali fra società e soci con partita I.V.A. ed analogo codice attività;
- dare una prima valutazione complessiva sulla credibilità dei redditi dichiarati dalla società o dall’impresa rispetto al minimo "vitale";
- acquisire le informazioni sull’evoluzione storica del fatturato e del reddito dichiarati, da completare con i dati riscontrabili presso l’azienda;
- indagare sui rapporti finanziari fra società e soci (finanziamenti dalla società ai soci) nel caso di società di capitale a ristretta base azionaria;
- indagare sui criteri di determinazione dei compensi agli amministratori.
Altre informazioni utili potranno desumersi da:
- andamento del settore;
- precedenti controlli effettuati dall’Ufficio;
- elementi rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’Ufficio (modd. 11-bis);
- tipo di autorizzazione;
- estratto conto fiscale;
- posizione contributiva INPS;
- stampa locale.
In presenza di elementi indiziari che fanno sospettare una dubbia solvibilità da parte del contribuente (esistenza di conto corrente bancario perennemente in rosso, forti debiti nei confronti dei fornitori in misura superiore a quanto i termini di dilazione esposti in fattura lascerebbero supporre, oppure presenza di interessi di mora tra i costi di esercizio, ecc.) è utile conoscere se egli ha avuto protesti di effetti nella provincia di residenza e/o nel resto d’Italia, per valutare sia lo stato di salute dell’azienda che la prevedibile proficuità dell’azione accertatrice.
Tramite la linea di interrogazione "collegamenti telematici", a disposizione di tutti gli Uffici finanziari dall’8 luglio 1998 - comunicazione C.I. n. 13/9810386 - si potrà riscontrare se sono mai stati elevati protesti a carico dell’impresa (del titolare oppure dei soci) ovvero altre informazioni camerali.
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO
3.1 L’accesso
L'incarico della verifica sarà affidato prevalentemente ad un nucleo misto a causa del particolare regime I.V.A. cui appresso è fatto cenno.
L'esecuzione della verifica, soprattutto se si tratta di agenzia avviata, non presenta problemi in ordine al tempo dell'accesso, tenendo comunque presente che normalmente la domanda dei servizi cresce in prossimità delle ferie estive, dei ponti, ecc.
Al momento dell’accesso, i verificatori effettueranno la ricerca, all'interno dei vari locali dell’impresa, di tutta la documentazione, contabile ed extra-contabile, utile per il controllo, sfruttando al massimo il fattore "sorpresa".
In particolare essa va indirizzata al reperimento di preventivi, rubriche dei clienti o fornitori, appunti o agende contenenti annotazioni di incontri, importi oppure altri dati.
Se l'azienda è gestita con procedure informatizzate, saranno acquisiti i floppy-disk ed ogni altro supporto magnetico rinvenuti compresi i dati presenti nell’hard disk. Tale indagine può essere particolarmente proficua qualora si individui l’esistenza del personal computer ad uso diretto del titolare, dell’amministratore della società o di altri soggetti investiti di particolari responsabilità gestionali e direttive.
Attualmente i programmi di gestione amministrativa e contabile più usati sono il Voyager e l'Arpa che registrano: pratiche viaggi, contabilità viaggi, biglietteria, contabilità ordinaria.
Dai primi due menù è possibile accedere a tutte le notizie riguardanti le pratiche di viaggi trattate dall'agenzia, archiviate in "Operativo Viaggi" per numero di protocollo progressivo, di codice del cliente e destinazione del viaggio.
Viene indicato, inoltre, se il viaggio si è svolto nella CEE, Extra o misto, la data di inizio e fine, il numero dei passeggeri, la codifica del tipo di corrispettivo ("I" se di intermediazione ed "O" se di organizzazione) ecc.
I verificatori richiederanno la stampa dell'elenco delle pratiche di viaggio aperte in un determinato periodo.
Dall'area "Contabilità ordinaria" verrà stampata l'anagrafica dei clienti.
Nel corso dell’accesso si procederà inoltre alle seguenti rilevazioni:
- personale dipendente ed altri addetti (compresi i titolari e familiari che prestano collaborazione nell'azienda) indicando, per ciascun nominativo, le mansioni svolte e la data di inizio dell’attività lavorativa da riscontrare con il libro matricola;
- tipo di attrezzature ed altri beni strumentali utilizzati per l’esercizio dell’attività con particolare riferimento a: 1) numero di postazioni di lavoro con videoterminali; 2) numero di linee telefoniche;
- numero di collegamenti telematici a banche dati. Attualmente quasi tutte le agenzie sono collegate con tali mezzi direttamente con i tour operator nazionali, le compagnie aeree, marittime e terrestri. Tra le più importanti banche dati si segnalano la Sigma, la Sabre, Amadeus, Galileo, Wordspan. Solitamente la spesa del servizio, concesso dalle Società di servizi attraverso un contratto d'uso, decresce con l'aumento delle prenotazioni;
- numero ed intestazione dei fascicoli (pratiche) dei viaggi organizzati direttamente dall'agenzia a forfait o su prenotazione. In tale contesto particolare importanza riveste il contenuto dei fascicoli in cui si trovano i contratti, le convenzioni e le assicurazioni di viaggio stipulate a favore dei clienti, i pagamenti effettuati e le fatture emesse. Detta documentazione dovrà essere cautelata in attesa del successivo esame;
- contratti di concessione della biglietteria aerea, ferroviaria, marittima, ecc.; contratti di commissione stipulati con tours operator o altri soggetti qualificati ad esempio agenzie, procacciatori o fornitori di servizi turistici ecc.; contratti di noleggio di torpedoni; contratti e/o corrispondenza commerciale con guide, interpreti, animatori ecc.;
- depliants o altro materiale pubblicitario, soprattutto quello stampato in conto proprio, relativo a particolari promozioni o iniziative turistiche (tours ad hoc, incentives, escursioni, trekking ecc.);
- numero di voucher (portanti la stampa della ragione sociale) emessi; ad ogni voucher dovrebbe corrispondere una fattura;
- riscontro della giacenza di cassa da mettere in relazione con il movimento della giornata;
- verificare l’esistenza, la bollatura e l’aggiornamento dei libri contabili obbligatori.
3.2 Il controllo del volume d'affari.
3.2.1 - Disciplina I.V.A.
Le Agenzie di Viaggio, qualora svolgano attività da tour operator (organizzazione in proprio di pacchetti) o di commercio in proprio di pacchetti turistici acquistati da altri soggetti, sono sottoposte al particolare regime impositivo I.V.A. regolato dall'art. 74 ter del D.P.R. 26/10/72, n° 633, che ne condiziona in parte l'assetto amministrativo e contabile in quanto l'attività di organizzazione di un pacchetto è considerata un'operazione composita ma unitaria, al fine di evitare l'applicazione della disciplina speciale alle operazioni considerate singolarmente.
A seconda del tipo di attività svolta, sono previsti due metodi di liquidazione dell'imposta:
Detrazione cosiddetta base da base (1° e 5° comma).
Consiste nel confrontare il corrispettivo percepito dal cliente (al lordo dell’I.V.A. non esposta in fattura) con i costi, anch'essi lordi, sostenuti dall'agenzia per l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi effettuati da terzi a diretto vantaggio dei clienti (albergatori, ristoratori, vettori, guide, ecc.) o per l'acquisto del pacchetto dal grossista; la differenza così ottenuta costituisce l'ammontare lordo su cui calcolare l'imposta da versare mediante il meccanismo dello scorporo;
Detrazione imposta da imposta.
L’I.V.A. si applica nei modi ordinari (detrazione imposta da imposta) per le operazioni di intermediazione nelle quali l'agenzia, percependo come compenso una provvigione, si limita ad agire in nome e per conto dei clienti in relazione a prenotazioni di alberghi, vendita di biglietti di viaggio, ecc., nonché per tutte le altre prestazioni e/o cessioni.
Ai cennati criteri si collegano una serie di adempimenti fiscali (riportati di seguito) atti ad agevolare l'applicazione della relativa disciplina ed a consentire il controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Il regime I.V.A. in caso di intermediazione
- Provvigioni per servizi alberghieri resi da aziende alberghiere all’interno o all’esterno dell’Unione europea:
20%
- Provvigioni per servizi di trasporto di persone:
20% per trasporti in Italia
NON IMPONIBILE (art.9 D.P.R .633)
per trasporti internazionali
- Provvigioni per la prenotazione di alloggi:
20% se l’immobile è in Italia
FUORI CAMPO I.V.A. (art.7 D.P.R. 633)
se l’immobile è all’estero
- Provvigioni per servizi assicurativi:
ESENTE (art.10 D.P.R. 633)
Il regime I.V.A. in caso di acquisto in nome proprio e per conto di clienti
- Vendita di soggiorni alberghieri in Italia
10% (tab. A, parte III n°120)
L’importo dovuto dal cliente verrà annotato nel registro delle fatture emesse o nel registro dei corrispettivi ordinari. Al cliente verrà emessa fattura o ricevuta fiscale, con le normali regole. Ciò anche quando si incassano eventuali acconti. La fattura di acquisto al netto dell’albergo sarà annotata nel registro degli acquisti ordinari, con I.V.A. detraibile
- Locazione di alloggi in Italia
ESENTE (art. 10 punto 8 D.P.R. 633/72)
- Locazione di soggiorni in appartamenti all’estero
Trattandosi di servizi relativi a beni immobili, potrebbe essere invocata l’esclusione dall’I.V.A. ai sensi del quarto comma lettera a) dell’articolo 7 del D.P.R. 633/72
- Vendita di soggiorni in alberghi all’estero
ASSOGETTATI A I.V.A.
- Servizi turistici di solo trasporto persone
10%
- Trasporti in italia
NON IMPONIBILI (art.9 D.P.R. 633/72)
- Trasporti internazionali
FUORI CAMPO (art.7 D.P.R. 633/72)
- Trasporti estero su estero
3.2.2 - Criteri di raccordo tra I.V.A. e II.DD.
E’ impossibile che dal controllo emergano rilievi nel solo campo dell'I.V.A. e non anche in quello delle imposte dirette; è comunque più prevedibile che un comportamento non corretto ai fini I.V.A. possa avere riflessi anche per le imposte dirette.
Il controllo del volume d'affari I.V.A. dovrà precedere quello delle imposte dirette o, quanto meno, si dovrà procedere in simmetria con esso.
Ad esempio, il contribuente potrebbe avere escluso dalla base imponibile I.V.A. corrispettivi su viaggi CEE avendoli considerati extra CEE, oppure dedotto tra i costi CEE quelli sostenuti fuori di tale ambito, ovvero detratto l’I.V.A. in modo ordinario anziché nel rispetto dell'art. 74-ter; si potrebbe altresì verificare l'ipotesi più grave di omissione di corrispettivi riferiti a prestazioni non fatturate.
Si tratta quindi di individuare gli elementi di raccordo tra le due normative.
In tema di momento di effettuazione della prestazione, l'art. 74-ter prevede che:
il corrispettivo debba essere fatturato al più tardi al momento di inizio del viaggio oppure, se anteriore, alla data in cui esso è stato integralmente pagato;
anche quando la prestazione dell'agenzia si concretizzi in una semplice intermediazione, il momento imponibile può essere, anziché quello in cui il servizio viene ultimato, quello precedente del pagamento.
Tuttavia, poiché il corrispettivo deve essere annotato ai fini I.V.A. al massimo entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (data entro la quale, tranne qualche rara eccezione, il viaggio si presume concluso) e poiché inoltre, nello stesso lasso di tempo, il tour operator con molta probabilità sarà entrato in possesso anche della documentazione relativa ai costi (che dal 1998 vanno annotati entro l'anno) la forbice tra i due momenti si restringe. A tale proposito si parla di liquidazione I.V.A. per competenza.
3.2.3 - Analisi congiunta I.V.A. e II.DD.
Punto di partenza dovrà essere l'esame del quadro "T" dei modelli di dichiarazione I.V.A., per gli anni 1996 e precedenti; e del prospetto "A" della dichiarazione I.V.A. ed UNICO per il 1997. Tali prospetti contengono la determinazione della base imponibile o del credito di costo relativamente alle cessioni dei viaggi e pacchetti turistici che vanno poi a confluire nei quadri relativi al volume d'affari.
Tutte le operazioni per cui trova applicazione il regime del 74 ter devono essere annotate separatamente sui registri I.V.A..
Sotto l'aspetto contabile saranno esaminati i particolari conti di ricavi per servizi nei quali trovano collocazione le cessioni dei pacchetti (74-ter), prestando particolare attenzione ai risconti attivi e passivi di fine esercizio, conti con i quali le aziende trasferiscono, rispettivamente, una parte dei costi e di ricavi agli esercizi successivi.
Il nuovo testo dell'art. 74-ter ha eliminato per l’agenzia di viaggi, a far data dall’1/1/98, l'obbligo della ricevuta fiscale ed imposto quello di emissione della fattura. Lo stesso ha previsto, inoltre, la possibilità di autofatturazione delle provvigioni da parte dell'organizzatore (tour operator) nei casi in cui l'agenzia intervenga come semplice intermediaria con rappresentanza (vendita del pacchetto a nome dell'organizzatore).
Da tale situazione discende che la documentazione contabile in possesso dell'agenzia è la seguente:
- fatture che espongono provvigioni d’agenzia;
- fatture per corrispettivi art. 74 ter;
- estratti conto, note di addebito o di accredito ed altra documentazione elementare senza rilevanza ai fini I.V.A. (ad es. gli Ee/Cc ricevuti o copia di quelli emessi in relazione ad operazioni commissionabili).
3.2.4 - La disaggregazione dei dati
L’analisi del fatturato dichiarato si baserà in primo luogo sulla distinzione per aggregati omogenei e sull'elaborazione di alcuni indici. Dalla contrapposizione di dati omogenei potranno emergere talora anomalie o contraddizioni, che consentono di indirizzare efficacemente il controllo e di approfondire taluni aspetti più interessanti della gestione. L’ottica sarà quella di mettere a confronto costi di una certa natura con ricavi dello stesso tipo. Dallo sviluppo di tale metodo di analisi si potranno talvolta individuare le direttrici della verifica.
Ad esempio è interessante innanzitutto calcolare l'incasso medio per addetto a tempo pieno che si ottiene rapportando gli incassi complessivi al numero di dipendenti (considerando i decimali qualora il periodo di attività lavorativa sia inferiore all'anno).
Im = Incasso globale
N° addetti
Il rapporto non dovrebbe posizionarsi al di sotto del miliardo per addetto. La verifica di tale ipotesi prevede che, nel caso in cui ci si trovi in presenza di sole intermediazioni, sia preso in considerazione il prezzo pieno del servizio (che corrisponde agli incassi comprensivi delle provvigioni).
- I dati saranno tratti dall'esame dei movimenti dei conti Banche e Cassa.
- I verificatori valuteranno inoltre il risultato della gestione caratteristica.
- I ricavi saranno ulteriormente scomposti, distinguendo quelli provenienti da mediazioni da quelli delle cessioni.
- I ricavi potranno essere ancora distinti a seconda che destinatario della prestazione sia un'impresa oppure un privato. Normalmente l'utile conseguito o atteso è diverso per ognuno dei casi prospettati. Per le prestazioni fatturate ad imprese, ad esempio, sono meno frequenti le ipotesi di omessa fatturazione e più plausibili gli sconti.
3.2.5 - Analisi di alcune operazioni più ricorrenti
Una volta proceduto a tali classificazioni, la cui utilità pratica dovrà essere valutata caso per caso dai verificatori, si avvierà il riscontro analitico delle prestazioni fatturate con i dati risultanti dai registri e dai documenti obbligatori tenuti ai fini delle disposizioni generali e speciali, nonché dagli altri elementi extracontabili comunque acquisiti (schede clienti, agende, appunti, ecc.), compresi quelli eventualmente scaturiti dai controlli incrociati.
Si forniscono di seguito alcuni suggerimenti che possono tornare utili ai verificatori.
A - Organizzazione di viaggi e/o produzione diretta di servizi.
Si tratta dell’attività che presenta maggiori margini di redditività, relativamente alla quale l'omissione e/o l'occultamento dei ricavi si rivela pertanto più vantaggiosa e quindi più probabile.
In tal caso infatti è l'agenzia che decide il margine di ricarico, nel quale sono compresi la quota di spese generali (affitto, luce, telefono, arredamento, computer, provvigioni ecc.), i costi figurativi e l'utile.
Normalmente per ogni operazione del tipo descritto l'agenzia conserva i fascicoli relativi ai pacchetti turistici; all'interno di essi sono contenuti i contratti di viaggio, copia dei voucher restituiti, contratti di assicurazione stipulati, nonché estratti conto e/o copia delle fatture.
In presenza di questo tipo di attività il verificatore dovrà procedere soprattutto al controllo del c.d. "prezzo confidenziale" che risulta da un documento emesso dal fornitore comprovante il costo sostenuto dall'agenzia di viaggi. La differenza tra quanto pagato dal cliente ed il prezzo confidenziale costituisce l'utile dell'agenzia. Il documento del prezzo confidenziale può assumere le forme più varie: fattura, ricevuta, estratto conto, ecc. In ogni caso costituisce titolo idoneo per l’annotazione sull’apposito registro acquisti ex art. 74 ter, D.P.R. n. 633/1972 purché contenga i dati necessari: data di emissione, denominazione del fornitore e dell’agenzia cliente, descrizione e importo del servizio.
Andranno riscontrate sia le prestazioni principali che quelle accessorie comprese nel programma. Per talune offerte è previsto che all'atto della prenotazione si effettui il pagamento di diritti o quote supplementari di iscrizione da computare in aggiunta al prezzo del pacchetto o del servizio.
Solitamente, in caso di rinuncia, è stabilita l'applicazione di una penale tanto maggiore quanto più tardi essa viene comunicata all'agenzia.
Anche la concessione di sconti superiori ad una certa misura può nascondere ipotesi di sottofatturazione.
I verificatori dovranno accertarsi che le voci anzidette siano confluite tutte nei conti di ricavo.
B- Operazioni inerenti la prestazione di servizi turistici.
Si tratta di quei servizi inquadrabili nei settori dell'incoming (servizi di accoglienza e d'accesso) ed outgoing (organizzazione di viaggi all'estero, incentives ecc.) tipiche attività delle agenzie di viaggi.
Si dovrà in tal caso tenere ben distinta la documentazione dei servizi acquistati "al netto" (sono i casi in cui l'agenzia agisce a nome proprio) da quella relativa ai servizi commissionabili.
C - Vendita di biglietti.
La vendita di biglietti è una delle attività più comuni e ricorrenti delle agenzie. Essa riguarda la biglietteria ferroviaria, marittima ed aerea. Cospicuo si presenta il volume di incassi a fronte di tale servizio per il quale vengono comunque trattenute le sole commissioni che variano a seconda della tipologia del trasporto da un minimo del 7% ad un massimo del 15% (ved. sez. 3.4.2).
L'esatto ammontare delle provvigioni, oltre che dalle fatture deve essere confrontato con i riepiloghi e gli estratti conto dei vettori.
D - Operazioni collaterali
Le operazioni collaterali svolte dalle agenzie di viaggio sono:
- cambio di valuta;
- deposito e spedizione bagagli;
- stipulazione di polizze assicurative;
- vendita di biglietti teatrali;
- pratiche per il rilascio di passaporti;
- vendita di carte topografiche, guide librarie;
- ogni altra operazione svolta per conto del cliente.
La vendita di carte stradali, guide librarie, ecc. rappresenta un’attività di commercio al dettaglio. Ai fini dell’I.V.A. questo tipo di operazioni è regolato dal D.M. 29 dicembre 1989 che esonera i soggetti che effettuano la vendita al pubblico di periodici e libri dagli adempimenti previsti dal titolo secondo del D.P.R. n. 633/1972.
Per la negoziazione di valuta estera, trattandosi di attività tipicamente bancaria, l’agenzia di viaggi deve essere in possesso di apposita concessione dalla Banca d’Italia, assumendo così la qualifica di Centro Raccolta Valute non bancario. Il Centro deve sottostare alle disposizioni contenute in un apposito fascicolo predisposto dalla Banca d’Italia, oltre che osservare le norme vigenti in campo valutario. La concessione accordata comporta la facoltà di acquistare biglietti di banca e di Stato esteri, assegni e travellers cheques in valuta ed assegni in lire di conto estero e l'obbligo di annotare su apposito registro tutte le operazioni in cambi. Per ogni acquisto di valuta deve essere emessa un’apposita distinta di negoziazione, denominata BORDEREAU, utilizzando formulari prenumerati a stampa. L'utile è rappresentato dalle commissioni.
E - Prenotazioni alberghiere.
1) Prenotazioni sul territorio nazionale.
La vendita di servizi alberghieri rappresenta uno dei settori più importanti nell’attività di intermediazione dell’agenzia di viaggi e non richiede erogazioni finanziarie né particolari concessioni.
Il verificatore dovrà controllare se l’agenzia di viaggi ha l’abitudine di entrare in contatto preliminare con le imprese ricettive delle località turisticamente più rilevanti e concordarne:
- tariffe;
- modalità di prenotazione e di pagamento;
- provvigione.
Se così fosse il verificatore controllerà l’esatta rispondenza delle provvigioni fatturate con quelle preliminarmente concordate.
Quando il cliente necessita di servizi ricettivi in una località dove l’agenzia non dispone di accordi stipulati con gli albergatori, essa si serve dell’intermediazione di un’agenzia corrispondente; in tal caso il compenso per l’agenzia si riduce alla metà della provvigione, poiché l’altra metà spetta alla corrispondente. L'agenzia può anche rivolgersi direttamente ad un albergo della zona che abbia i requisiti desiderati, ma in questo caso l’albergo, non avendo stabilito precedenti rapporti con l’agenzia sui quali basare un giudizio di solvibilità, potrà esigere il pagamento anticipato. Il verificatore riscontrerà anche qui la corrispondenza tra quanto pagato dal cliente e quanto fatturato dall’agenzia.
2) Prenotazioni all’estero.
I rapporti tra albergatori e agenzie di viaggi sono regolati, a livello internazionale, da una Convenzione tra l’Associazione internazionale degli Hotels (AIH) e la Federazione Universale delle Associazioni delle Agenzie di Viaggi (FUAAV), la cui ultima stesura risale al 1979.
Essa distingue due tipi di contratto alberghiero: quello per viaggiatori individuali e quello per gruppi.
Nel caso di viaggiatori individuali l’agenzia applica la tariffa ufficiale percependo un compenso sotto forma di provvigione nella misura del 10% della tariffa netta (escluso tasse e diritto di servizio, corrispondente nella pratica al 8-8,50% del lordo);
Per viaggiatori in gruppo (almeno 15 persone, più un accompagnatore) è prevista la fissazione di condizioni e tariffe speciali ("confidenziali") inserite nell’accordo preliminare intercorrente tra le due imprese che non devono essere comunicate al cliente (gruppo). Questi paga il prezzo richiesto dall’agenzia, superiore alla tariffa confidenziale; la differenza costituisce il compenso per l’impresa di viaggi. Tali operazioni sono riconducibili al regime di cui all’art. 74 ter.
Il controllo del verificatore dovrà incentrarsi sull’esatta individuazione della tariffa confidenziale e sulla circostanza che i compensi ricevuti dall’agenzia siano stati effettivamente accreditati in Italia e non depositati su banche estere. In questo caso scatta per il verificatore l’obbligo della segnalazione all’Ufficio Italiano Cambi.
F - Vendita di servizi di accoglienza e di accesso prodotti da altre agenzie
Sono da considerarsi servizi di accoglienza:
- i transfers (trasferimenti del turista dalla stazione all’albergo e simili);
- meetings (interprete che accoglie il turista alla stazione di arrivo e lo aiuta nel disbrigo delle varie pratiche).
Sono invece servizi di accesso:
- le visite guidate;
- le escursioni nei dintorni della località di soggiorno del viaggiatore.
Valgono le considerazioni fatte per le prenotazioni alberghiere in quanto le modalità di svolgimento sono le stesse come pure le condizioni di vendita di servizi e di fatturazione.
3.2.6 - Controlli incrociati
E’ opportuno ricorrere ai controlli incrociati soprattutto quando emergono situazioni di disordine contabile, anomalie anche di carattere temporale all'interno di situazioni che normalmente si presentano sotto determinati standard, salti di numerazione nella fatturazione.
Essi dovranno riguardare innanzitutto:
- tour operators;
- vettori;
- strutture ricettive;
- compagnie di assicurazione;
- clienti.
Se nel corso del controllo emergono elementi che inducano a ritenere che alcuni servizi siano stati ceduti non isolatamente ma globalmente si potranno inviare questionari ai fruitori del servizio (clienti) con la specifica richiesta dell'oggetto della prestazione e del prezzo complessivamente pagato.
Anche dall'analisi di determinate spese direttamente collegabili all'attività si possono trarre implicazioni circa l'utilità di alcuni riscontri.
Le spese da considerare attentamente in tale contesto sono soprattutto quelle assicurative e di pubblicità.
Le polizze di assicurazione "interassistence" prevedono che ad ogni viaggiatore venga consegnato un certificato di assicurazione e che, per effettuare la contabilizzazione dei premi nonché il controllo degli assicurati in caso di sinistro, l'Agenzia faccia pervenire all'assicurazione l'elenco dei passeggeri, il numero del certificato rilasciato ad ognuno, la destinazione e la data di partenza del viaggio. Si può risalire abbastanza agevolmente alle singole prestazioni attraverso l'elenco dei viaggiatori richiesto alle compagnie di assicurazione.
Nel caso di spese pubblicitarie, oltre alla documentazione del fornitore e del veicolo pubblicitario, si dovranno acquisire le copie delle inserzioni ed i testi dei singoli messaggi per desumere l'oggetto delle offerte turistiche, da raffrontare con la documentazione ufficiale.
Ulteriori riscontri possono riguardare:
- Analisi dei pagamenti a mezzo carte di credito
Premesso che l’utilizzo di tale forma di pagamento rende più difficoltoso l’occultamento dei ricavi, potrebbe risultare opportuno l’esame incrociato tra le ricevute/fatture emesse ed i riepiloghi contabili delle società di gestione di carte di credito o i tagliandi P.O.S..
E’ altresì utile riscontrare se i singoli pagamenti effettuati con carte di credito trovano rispondenza nelle ricevute emesse e se il loro ammontare è proporzionato al totale degli introiti.
- Finanziamenti ed altre operazioni finanziarie
La presenza di finanziamenti da parte del titolare o dei soci alla propria impresa può costituire l’indizio di corrispettivi in precedenza non contabilizzati. Per contro, rilevanti giacenze contabili di cassa costituite senza una plausibile giustificazione, oppure consistenti prelievi del titolare, possono essere il sintomo dell’esistenza di acquisti senza fattura. Non sempre, infatti, è possibile finanziare spese "in nero" con fondi extracontabili; ragioni contingenti possono costringere l’impresa a ricorrere a risorse ufficiali e a rappresentare artificiosamente l’operazione.
- Diritti di prenotazione
Quando dall’esame della documentazione e del materiale pubblicitario si accerta che l’agenzia ha la consuetudine di addebitare al cliente "diritti di prenotazione" o "quote di iscrizione", occorrerà verificare che tali quote siano state correttamente contabilizzate.
3.2.7 - Quantificazione dei ricavi omessi
Ricostruzione documentale
Parallelamente a quanto evidenziato in ordine alla scomposizione dei ricavi, si dovranno ricostruire i corrispettivi da provvigioni distintamente da quelli per cessioni.
I differenti casi in cui l'agenzia agisce come intermediaria ovvero in proprio emergono chiaramente dal contesto amministrativo e dalla documentazione non fiscale, oltre che dalle fatture e dalla documentazione fiscale.
Saranno all'uopo esaminati gli estratti conto riepilogativi mensili ed annuali e le fatture ricevute.
Nell'ipotesi di cessione di pacchetti turistici, viaggi ecc., in linea generale si suggerisce di predisporre un elenco di tali iniziative con il numero di partecipanti e di depennare di volta in volta tutti i costi dei servizi che sono in relazione con lo stesso viaggio o pacchetto, verificando la corrispondenza, sia in entrata che in uscita, di tutti gli elementi che figurano esposti.
In particolare poi si avrà cura di procedere:
- al riscontro delle fatture emesse. Dovrà esserci corrispondenza tra numero dei partecipanti e numero di fatture;
- al riscontro di tutti gli elementi che figurano nella pratica del cliente e nelle fatture.
Per ogni iniziativa, una volta esaminati i programmi nei quali sono specificati tutti i servizi offerti, si dovranno recuperare a tassazione le prestazioni che risultino effettuate ma il cui corrispettivo non è incluso nella relativa fattura.
E’ altresì utile tener presente che:
- il numero e l'oggetto dei contratti di viaggio stipulati con i clienti potranno anch'essi far emergere sottofatturazioni;
- qualora, per la destinazione o l'evolversi del viaggio, sia implicito un trasferimento da o per località determinate e non vi sia la corrispondente fatturazione del servizio di trasporto si recupererà l'importo omesso;
- nel caso di singole cessioni non fatturate, ricostruite attraverso i contratti di assicurazione, si integrerà l'ammontare dei corrispettivi riferibili ad essi;
- nell'ipotesi che siano stati occultati corrispettivi di interi pacchetti si dovrà fare riferimento ai prezzi di iniziative similari o a quelli medi di mercato;
Ricostruzione attraverso i margini di utile
Di norma l'utile lordo globale delle agenzie è espressione di un mix alquanto eterogeneo, dipendente in primo luogo dagli accordi con i fornitori ed altresì dal tipo di prodotto e/o servizio, nonché dalle particolari condizioni applicate alla clientela.
L’agenzia cede prodotti ed offre servizi diversificati in relazione ai quali solitamente le percentuali riconosciute dai fornitori sono le seguenti:
- trasporto aereo: 9% sulla biglietteria internazionale, 7,34% su quella nazionale;
- trasporto ferroviario: 9% in entrambe;
- trasporto marittimo: dal 10 al 15%;
- autonoleggio: 20% su tariffe piene, 10% su quelle speciali;
- viaggi e soggiorni organizzati, crociere: 10% sul prezzo del servizio;
- servizi alberghieri: 8-10% della tariffa della camera;
- servizi assicurativi: 10% sui servizi standard e superiore sui servizi integrativi.
Dette provvigioni possono variare in relazione al fatturato sviluppato dall'agenzia, al periodo della stagione, a particolari promozioni, ecc..
Si può fondatamente supporre che, nel caso di cessione di pacchetti propri, a meno del verificarsi di eventi eccezionali, l'utile lordo non dovrebbe risultare mai inferiore al 15%, tenuto conto della remunerazione del fattore rischio, del capitale esposto e dell'utile d'impresa.
Eventuali margini al di sotto degli standard prefigurati dovranno essere oggetto di contraddittorio con la parte e, se non giustificati, di ripresa a tassazione.
La ricostruzione basata sull'investimento.
Nello svolgimento del controllo contabile e nella determinazione del volume d’affari si dovrà tenere conto che generalmente le agenzie di viaggi dettaglianti non necessitano di grandi capitali, in quanto la loro peculiarità è prevalentemente organizzativa ponendosi come intermediari tra il cliente che richiede viaggi e soggiorni e coloro che offrono questi servizi.
Al contrario i tour operators, particolarmente quelli di grandi dimensioni o che hanno strutture multinazionali, necessitano di consistenti mezzi finanziari per poter effettuare investimenti, oltre che nella produzione di servizi alla clientela anche in immobilizzazioni di media e lunga durata. Spesso trattasi di finanziamenti concessi a società dello stesso gruppo e di partecipazioni azionarie in aziende operanti nel settore turistico e che sovente il tour operator utilizza per la produzione di viaggi e soggiorni.
Da considerare che il ciclo finanziario dell’agenzia di viaggi risulta piuttosto veloce e normalmente sarà sufficiente l’investimento iniziale in capitali fissi per una equilibrata e corretta gestione finanziaria. Infatti l’impresa riceve dall’utente l’intero importo del servizio prima che esso venga usufruito, mentre salda i relativi fornitori, vettori, aziende alberghiere, agenzie corrispondenti, ecc. dopo che la prestazione si è conclusa.
Per le agenzie di viaggi di recente costituzione o che non hanno una particolare affermazione, il raggiungimento dell’equilibrio finanziario potrà risultare più faticoso in quanto i fornitori richiedono spesso il pagamento anticipato, in tutto o in parte, e occorre altresì favorire la clientela nelle forme di pagamento.
Nelle agenzie intermediarie vi è una netta prevalenza dei costi fissi su quelli variabili, mentre per i tour operators sono rilevanti i costi sostenuti per acquistare le "materie prime" occorrenti per la produzione dei viaggi e dei soggiorni, e cioè i servizi turistici di trasporto, ricettività, ecc..
Tali costi sono per loro natura variabili in relazione alla quantità di viaggi prodotti.
3.3 Altri indizi e riscontri
Le agenzie di viaggi, specialmente quelle di grandi dimensioni, richiedono rilevanti investimenti in termini di allestimento e di modifiche delle caratteristiche del locale.
E' quindi particolarmente utile studiare le forme di finanziamento delle suddette opere.
Un’evidente sproporzione tra i mezzi propri dell'impresa e gli affidamenti bancari, dovrebbe far sorgere l'interrogativo sulle garanzie offerte per ottenerli. Tali garanzie solitamente consistono in depositi in denaro o in titoli a latere di quelli ufficiali, o in altre attività finanziarie o reali che potrebbero avere tratto origine proprio da ricavi non contabilizzati. In questi casi l’indagine bancaria può essere di grande ausilio.
Il capitale investito nell’impresa, il valore dell’esercizio ed il fitto ricavabile dalla sua locazione, possono essere utilizzati per riscontrare l’attendibilità di quanto dichiarato ovvero la congruità minima di quanto accertato.
Si può, infatti, porre a confronto il reddito dell’impresa con quello conseguibile da un impiego alternativo, privo di rischio, del capitale ricavabile dalla vendita dell’esercizio, cui va sommata la retribuzione figurativa del titolare e dei soci eventualmente impegnati nell’attività.
Si può, altresì, raffrontare il reddito dichiarato con quello derivante dall’affitto dell’azienda sommato alla retribuzione figurativa del titolare.
Differenze contrarie ad ogni logica economica e perduranti nel tempo, dovrebbero rafforzare il giudizio di inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili, ovvero meglio convalidare la ricostruzione dei ricavi operata con gli elementi ed i controlli descritti nei precedenti paragrafi.
Altri elementi indiziari possono essere costituiti da manifestazioni di capacità contributiva (possesso di auto, di imbarcazioni, acquisti di immobili, ecc.) particolarmente stridenti con l’ammontare del reddito dichiarato.
In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del volume d’affari, si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, nei confronti del titolare dell’impresa e/o dei soci.
3.4. Le indagini bancarie
Gli accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione fiscale del contribuente, in particolare delle persone fisiche, delle associazioni tra professionisti, delle società di persone e delle società di capitale a ristretta base azionaria.
Il loro impiego comporta tuttavia un notevole assorbimento di capacità operativa e deve quindi rispondere a principi di economicità e di prevedibile proficuità dell’azione di controllo.
L’indagine bancaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione.
Peraltro, la legge 28 dicembre 1995, n. 549 consente di graduare l’indagine in relazione sia all’entità degli indizi di evasione riscontrati che alle esigenze di progressivo approfondimento del controllo eventualmente scaturite dall’analisi degli elementi acquisiti nel corso della verifica.
Sono quindi delineabili diversificati percorsi d’indagine, che potranno essere seguiti anche in via alternativa.
3.4.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti
(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. 600/73 e 51,2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)
In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende di credito, con l’amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario.
Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti con lui intrattenuti.
3.4.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari
(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)
Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la copia dei conti direttamente agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.
Tale modalità d’indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all’azione dei verificatori o dell’ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.
Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano la forbice costi-benefici dell’azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l’esistenza di conti).
L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non) motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente o di cui il medesimo abbia la disponibilità.
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CIRCOLARE MINISTERIALE n. 340 del 30 luglio 1999. |
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OGGETTO: Decreto del Ministero delle Finanze, 30 luglio 1999, n.340.
A novembre debutta il regolamento delle Finanze sul nuovo regime speciale già in vigore dal 1998 Agenzie di viaggi, fatture anche via fax Il documento deve riportare gli estremi del Dm - Vietato l’utilizzo del plafond - I trasporti misti vanno ripartiti per distanze
Art.1 - Operazioni imponibili
1.Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo per l’organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica soggetta all’imposta sul valore aggiunto se eseguita nel territorio dell’Unione europea.
Si intende per pacchetto turistico la combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, purché la durata sia superiore alle ventiquattro ore, ovvero si estenda per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari.
3.Per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo consistenti nella prestazione di servizi turistici non riconducibili fra i pacchetti turistici di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111, qualora siano rese da altri soggetti e acquisite nella disponibilità delle agenzie anteriormente a una specifica richiesta del viaggiatore, l’imposta si applica con le stesse modalità previste per le operazioni di cui al comma 1.
4.Se le operazioni per le quali l’agenzia di viaggio e turismo si avvale di altri soggetti sono effettuate fuori dall’Unione europea, la prestazione dell'agenzia di viaggio e turismo non è soggetta a imposta ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5.Se le operazioni per le quali l’agenzia di viaggio e turismo si avvale di altri soggetti sono effettuate parte all’interno e parte al di fuori dell’Unione europea, la prestazione di servizi dell’agenzia costituisce prestazione non soggetta a imposta ai sensi dell’articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la parte di corrispettivo afferente le operazioni eseguite al di fuori dell’Unione europea.
6.Le operazioni di cui ai commi da 1 a 3, si considerano in ogni caso rese all’atto del pagamento dell’intero corrispettivo e comunque non oltre la data di inizio del viaggio o del soggiorno; non rileva a tal fine l’avvenuto pagamento di acconti. Il viaggio o il soggiorno si considera iniziato all’atto in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore.
Nell’ipotesi di viaggi collettivi, che danno luogo a tante obbligazioni tributarie per quante sono le controparti, le predette operazioni si considerano effettuate al verificarsi delle medesime circostanze sopra indicate.
7.Agli effetti del presente regolamento gli organizzatori di giri turistici sono considerati agenzie di viaggio e turismo.
8.Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto del cliente.
Art.2 - Base imponibile
1.La base imponibile delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dell’articolo 1 è costituita dalla differenza tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo e i costi sostenuti dalla stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta.
2.Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi di cui al comma 1.
3.Ai fini del calcolo della base imponibile relativa alle operazioni di cui al comma 5 dell’articolo 1, la quota parte del corrispettivo soggetta all’imposta è determinata in base al rapporto tra i costi sostenuti dall’agenzia per le operazioni effettuate da terzi all’interno della Unione europea a diretto vantaggio del viaggiatore e l’importo complessivo dei costi medesimi relativi a operazioni effettuate da terzi all’interno e a di fuori della medesima Unione.
4.Il rapporto di cui al comma 3 si determina, provvisoriamente, sulla base dei dati relativi alle liquidazioni periodiche dell’imposta e, definitivamente, sulla base di quelli da riportare nella dichiarazione annuale.
5.Agli effetti dei commi 1 e 3, la prestazione di trasporto eseguita da un terzo, parte all’interno e parte al di fuori della Unione europea, s’intende effettuata all’interno o al di fuori della Unione stessa in ragione delle rispettive distanze chilometriche percorse.
6.Ove al viaggiatore non siano rese nel territorio dell’Unione europea altre prestazioni oltre quella del trasporto, alla prestazione dell’agenzia si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 4; si applicano, invece, le disposizioni del comma 1 dell’articolo 1 se, fuori dal territorio della predetta Unione, non siano rese altre prestazioni oltre quella del trasporto.
7.Le agenzie di viaggio e turismo che effettuano le prestazioni disciplinate dal presente regolamento non possono avvalersi dei benefici previsti dall’articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art.3 - Agenzie che agiscono in nome e per conto proprio
1.Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio, relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti, per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza, nonché per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 3, dell’articolo 1, l’imposta si applica sulla differenza, al netto del tributo, tra il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio e turismo e il costo del servizio turistico, comprensivi dell’imposta.
2.Per le prestazioni di cui al comma 1 eseguite in tutto o in parte fuori della Unione europea, si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 1.
Art.4 - Fatturazione delle operazioni
1.Per le prestazioni di servizi di cui al presente regolamento, deve essere emessa la fattura di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza separata indicazione dell’imposta.
La fattura deve essere emessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, non oltre il momento del pagamento integrale del corrispettivo o dell’inizio del viaggio o del soggiorno, se antecedente.
La fattura deve contenere l’espressa indicazione che trattasi di operazione per la quale l’imposta è stata assolta ai sensi del presente regolamento e che la fattura stessa non costituisce titolo per la detrazione dell’imposta. La fattura può essere spedita anche tramite strumenti informatici, telematici o telefax.
2.Se le prestazioni sono effettuate tramite intermediario, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, e può essere domiciliata presso lo stesso intermediario.
3.La fattura di cui al comma 2, non deve essere consegnata al viaggiatore se l’intermediario, prima di riceverla, ha emesso a richiesta dello stesso, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, una fattura o altro documento equipollente.
In tale caso il secondo esemplare della fattura o del documento equipollente emesso dall’intermediario deve essere conservato dal medesimo unitamente all’originale della fattura dell’agenzia organizzatrice.
4.Se le prestazioni sono effettuate tramite mandatari senza rappresentanza, la fattura di cui al comma 1 deve essere emessa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3, terzo comma, ultimo periodo, e 13, secondo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5.Se le prestazioni sono effettuate tramite mandatari senza rappresentanza ovvero tramite soggetti che agiscono in nome e per conto proprio, nella fattura emessa nei loro confronti dalle agenzie di viaggio e turismo organizzatrice devono essere indicati, distintamente, i corrispettivi delle prestazioni rese nel territorio dell’Unione europea e di quelle rese al di fuori di essa.
Art.5 - Registrazione delle operazioni
1.I corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo, rientranti nella disciplina stabilita dal presente regolamento, debbono essere annotati distintamente nel registro di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o in apposito registro tenuto a norma del successivo articolo 39, a seconda che si riferiscano a prestazioni eseguite all’interno o al di fuori della Unione europea ovvero parte all’interno e parte al di fuori della Unione.
L’annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 6, da riportare nelle dichiarazioni periodiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
2.Le fatture e gli altri documenti di acquisto debbono essere distintamente annotati nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o in apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto, a seconda che le relative cessioni e prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore siano dai medesimi eseguite all’interno o al di fuori della Unione europea, ovvero parte all’interno e parte al di fuori dell’Unione stessa.
3.Se l’agenzia effettua anche le prestazioni di cui al comma 5 dell’articolo 1, i relativi costi vanno annotati, distinguendo quelli che riguardano cessioni e prestazioni di terzi effettuate all’interno dell’Unione europea da quelli relativi a cessioni e prestazioni di terzi effettuate al di fuori dell’Unione stessa.
Art.6 - Liquidazioni e versamenti
1.L’imposta da liquidare e versare periodicamente ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è calcolata con le seguenti modalità:
a) dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili diventate esigibili nel mese precedente si deduce l’ammontare dei costi al lordo dell’imposta, registrati nello stesso periodo, relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore dell’agenzia, all’interno dell’Unione europea.
Per l’agenzia di viaggio e turismo che agisce in nome e per conto proprio e per il mandatario senza rappresentanza, l’importo da dedurre è costituito dal corrispettivo relativo alle prestazioni effettuate all’interno dell’Unione europea così come indicato nella fattura di cui al comma 5 dell’articolo 4;
b) sulla differenza di cui alla lettera a), diminuita della percentuale di cui all’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l’aliquota ordinaria;
c) dall’ammontare dell’imposta che ne risulta, si detrae, con le limitazioni di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni l’ammontare dell’imposta assolta o dovuta dall’agenzia o a essa addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi, diversi da quelli forniti da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore, importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa;
d) se l’ammontare dei costi di cui alla lettera a) risulta superiore all’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, l’importo dell’eccedenza è computato in aumento dei costi registrati nel mese o trimestre successivo.
Se tale eccedenza risulta dalla dichiarazione annuale, il relativo importo è computato nelle liquidazioni periodiche relative all’anno successivo.
Art.7 - Fatturazione e registrazione delle prestazioni di intermediazione
1.Per le prestazioni di intermediazione relative alle operazioni indicate nell’articolo 1, diverse da quelle effettuate dai mandatari senza rappresentanza, le agenzie di viaggio e turismo organizzatrici residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia e quelle residenti all’estero emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario residente nello Stato e a ciascuna stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all’estero, indipendentemente dalla esistenza di un contratto di mandato con rappresentanza.
La fattura deve essere emessa entro il mese successivo all’avvenuto pagamento delle provvigioni e annotata entro lo stesso mese contemporaneamente nei registri di cui agli articoli 23 e 25, o nell’apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ne dovrà essere inviata copia all’intermediario ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell’articolo 21 del citato decreto.
Analoga procedura di fatturazione può essere applicata per le prestazioni di intermediazione rese da agenzie di viaggio e turismo nei confronti di altre agenzie di viaggio e turismo.
2.La fattura di cui al comma 1 deve indicare, separatamente, sia le provvigioni soggette all’imposta sul valore aggiunto sia le provvigioni non soggette a imposta ai sensi dell’articolo 9, primo comma, n. 7-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Nella fattura deve essere inoltre indicato che la stessa è emessa ai sensi dell’articolo 74-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.
3.La fattura è annotata dall’intermediario, dal rappresentante residente nello Stato e dalla stabile organizzazione in Italia del soggetto residente all’estero, nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell’apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all’anno d’imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale. L’annotazione è effettuata, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 del citato decreto, senza la contabilizzazione della relativa imposta nel caso di provvigioni soggette a Iva in quanto inerenti a servizi turistici resi all’interno dell’Unione europea, con l’indicazione della norma di non imponibilità nel caso di provvigioni inerenti a servizi turistici resi al di fuori dell’Unione europea. La fattura può essere inviata anche tramite strumenti informatici, telematici e telefax.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono effettuare l’annotazione ivi indicata per ciascuna operazione senza dovere attendere la fattura di cui al comma 1, sulla base dei dati e degli elementi indicati nei documenti contrattuali e nei documenti contabili scambiati con l’agenzia organizzatrice.
Art.8 - Disposizioni finali
1.Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana.
2. Con la stessa decorrenza, il decreto ministeriale del 16 gennaio 1980 è abrogato.
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Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1996, n. 696 |
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OGGETTO: Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi
Articolo 1 - Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale
IVA - SCONTRINO - RICEVUTA - EMISSIONE - SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI
1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e` obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
2. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita` previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.
3. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
Articolo 2 - Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione - In vigore dal 4 marzo 2000, con effetto dal 1 gennaio 2000 - Modificato dall'art.10, D.P.R. 30.12.1999, n.544
IVA - SCONTRINO - RICEVUTA - EMISSIONE - SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI
1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti operazioni:
...
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
...
N.B. considerare il concetto di 'estrema marginalità economica' come da C.M. 24/12/97 punto 9.9.5
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 |
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Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo tale normativa, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
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I dati potranno essere comunicati, previo consenso dell’interessato, ad altri soggetti (enti o associazioni) che condividono le finalità previste dallo Statuto del Unione Nazionale Consumatori relativamente alla difesa dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti.
Il titolare del trattamento è l’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, presso la sede di Roma, Via Duilio, 13 - 00192 Roma; il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi dell’Associazione dislocate in Italia e sarà curato solo dal personale ad esso preposto.
Il responsabile del trattamento è Silvia Della Valle.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che si riproduce integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Art 8 del D.lgs. 111/95 |
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Condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n.111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatoresi rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pachetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.
Le nozioni di "pacchetto turistico" (art. 2/1 d. lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore.
Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo 111/95.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore:
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;
4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L'accettazione delle prenotazioni s'intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
5) PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e l'intera quota d'iscrizione al soggiorno.
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della data di partenza.
Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, dovrà essere versato l'intero ammontare al momento dell'iscrizione.
Il mancato pagamentodelle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne, da parte dell'organizzatore la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'organizzatore.
6) IL PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico, espresso in Euro, è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
-costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
-tassi di cambio applicati ai pacchetti in questione;
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7) RECESSO DEL CONSUMATORE
Recesso senza penali
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
-aumento del prezzo di cui al precedente art. 6) in misura eccedente il 10%;
-modifica in modo significativo di uno o più elemento del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
-ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore del primo;
-alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dell'organizzatore s'intende accettata.
Recesso con penali
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al punto precedente saranno addebitate - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui al punto 5 - oltre alla quota d'iscrizione, le spese assicurative e le eventuali spese sostenute a causa dell'annullamento, le seguenti penali:
a) annullamenti fino a 60 giorni prima della partenza: nessuna penale;
b) annullamenti da 59 a 31giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione;
c) annullamenti da 30 a 15 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione;
d) annullamenti da 14 a 9 giorni prima della partenza: 40% della quota di partecipazione;
e) annullamenti da 8 a 4 giorni prima della partenza: 60% della quota di partecipazione;
f) annullamenti dopo tali termini nessun rimborso.
I recessi da pratiche che prevedano prenotazioni di mezzi di trasporto di linea aerea, navale o ferroviaria, sono soggette, per la parte riguardante il trasporto, alle penalità previste dalla IATA o dal singolo vettore.
Nessun rimborso spetterà al consumatore nei casi in cui:
a) non si presenti, nel giorno previsto, presso la struttura o all'eoroporto di partenza senza darne preventiva comunicazione all'organizzatore (no show);
b) interrompa il soggiorno o il viaggio;
c) sia nell'impossibilità di effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio o di qualsiasi altro adempimento necessario per realizzarlo.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riaquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonchè per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7 , 4° comma qualora fosse egli stesso ad annullare.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsando in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile nessuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ( ex art. 10 d. lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti relativi passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente e il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizi si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITA'
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n.2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ..
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità ( artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchè l'organizzatore, il suo rappresentante legale o l'accompagantore vi pongano tempestivo rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17) FORO COMPETENTE
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Aosta.
18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.
19) FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 Decr. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dal venditore o dall'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero;
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n.349 G.U.n. 249 del 12/10/99 (ai sensi dell 'art. 21 n. 5 D. lgs. n. 111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonchè dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4, 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10, 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17.
L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
SCHEDA TECNICA.
Organizzazione tecnica e programmazione:
Benetour di Beneforti Valerio & C. S.a.S.
sede legale Loc. Plan Félinaz n° 20 11020 Chanversod (AO)
uffici amministrativi Via Binel 17, 11100 Aosta.
Autorizzazione rilasciata dalla Regione Valle d'Aosta n° 1133 del 31/03/2003.
Assicurazione: Benetour è coperta da polizza assicurativa n.° 4171934N
con la NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A. per la responsabilità civile ex artt. 15 e 16 D. lgs. 111/95.
Validità del programma:
22/09/2004 - 08/05/2005
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.
Privacy
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.
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